Oca rurale all'aperto

 

 

Le aziende agricole interessate alla produzione dell'Oca Rurale allaperto (in base al Regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991, recepito con Decreto 10 settembre 1999, n. 465) devono essere iscritte in un apposito elenco regionale. Liscrizione allelenco regionale avviene su esplicita domanda dellazienda interessata.

Origine degli animali
Gli animali in allevamento devono essere riconosciuti come appartenenti ad una razza a lento accrescimento.

Ricoveri zootecnici
La densità per metro quadrato di superficie allinterno dei ricoveri non deve superare i 5 capi (fino all'età di 7 settimane, i 10 capi). Qualora siano impiegati ricoveri mobili di superficie utile non superiore a 150 metri quadrati e che restano aperti durante la notte, la densità per metro quadrato pu raggiungere i 20 capi, ma non pi di 40 Kg. a metro quadrato di ricovero.
La superficie totale utilizzabile dei ricoveri di ciascuna unità di produzione non deve superare i 1.600 metri quadrati.
Ciascun ricovero non pu contenere pi di 2.500 oche.
I ricoveri sono dotati di aperture di comunicazione con il pascolo esterno la cui luce complessiva è almeno 4 metri per 100 metri quadrati di superficie delledificio.

Area pascolo
I parchetti allaperto comprendono una superficie, in gran parte coperta da vegetazione, almeno pari a 10 metri quadrati per oca.

Alimentazione
Il mangime utilizzato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70% di cereali.

Tecnica dallevamento
Le oche devono avere, durante le ore diurne, la costante possibilità di accedere ai parchetti esterni almeno dalletà di 8 settimane.
Letà minima di macellazione è di 140 giorni.
I produttori tengono aggiornato un registro da cui risulta il numero di capi allevati, il numero dei capi venduti e lidentificazione degli acquirenti. Questi registri devono essere precedentemente vidimati presso le strutture regionali competenti.

Macellazione
Gli animali devono essere macellati in impianti autorizzati ed iscritti in un elenco regionale. Le strutture regionali competenti trasmettono al Ministero (Ufficio X carni) gli aggiornamenti allelenco regionale.
Le oche sono consegnate alle imprese di macellazione in gabbie separate, identificate per tipo di dicitura e separati da altri lotti di animali.
Le operazioni di macellazione vengono effettuate soltanto in determinati giorni e secondo le modalità da concordare con gli organismi di controllo

Certificazione
I controlli sulloperato dei produttori e dei macelli è svolto da organismi privati autorizzati o da autorità regionali pubbliche designate ai controlli.
Le ispezioni effettuate per verificare losservanza del disciplinare sono a carico dei soggetti controllati.
Le frequenze minime dei controlli sono cos distribuite:
- almeno una volta per ciclo di produzione negli allevamenti;
- almeno una volta per ogni formulazione utilizzata (o comunque almeno una volta allanno) per i mangimifici;
- almeno quattro volte allanno per il macello;
- almeno una volta allanno per ciascuna forma dallevamento nel caso di incubatoi.

Etichettatura
Solo le oche fornite alle imprese di macellazione da produttori iscritti nellelenco regionale possono beneficiare della dicitura di Oca Rurale allaperto  in base in base al Regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991, recepito con Decreto 10 settembre 1999, n. 465.

 

 
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