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L'allevamento delle oche, secondo i disciplinari Ifoam, deve rispettare le condizioni minime che legano questa produzione alle dimensioni dell'azienda, previste dallo stesso regolamento, e inoltre la produzione vegetale aziendale, deve essere tale da garantire agli animali almeno il 35% della sostanza secca della loro razione annuale. Questa quantità deve provenire dall'azienda stessa o dal comprensorio in cui l'azienda ricade. Per comprensorio si intende il rapporto tra aziende agricole, conformi al presente disciplinare e/o al Reg. CEE 2092/91 e/o altra normativa equivalente, che hanno stabilito un rapporto contrattuale per lo spargimento delle deiezioni animali. Nel caso in cui la conversione degli animali inizi dopo la completa conversione delle superfici vegetali, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo le norme del presente regolamento per un periodo di almeno 10 settimane per soggetti introdotti prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici preferibilmente di provenienza aziendale o comprensoriale per almeno il 35% della sostanza secca della razione annua (espresso in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola). Qualora ci non sia possibile, previa autorizzazione dell'Organismo di Controllo, e per un periodo limitato di tempo, si pu fare ricorso ad alimenti provenienti da altre aziende conformi alle disposizioni del presente disciplinare con le quali stabilire una cooperazione. Le oche devono essere allevato allaperto e non possono essere tenuto in gabbie. Le oche devono avere accesso a un corso dacqua, a uno stagno o a un lago ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano per rispettare le esigenze di benessere degli animali o le condizioni igieniche. I ricoveri per oche devono soddisfare le seguenti condizioni minime: a) almeno un terzo deve essere solido, vale a dire non composto da assicelle o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o torba; b) devono disporre di un numero sufficiente di posatoi di dimensione adatta allentità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nellallegato VIII; c) devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 mq della superficie utile disponibile per i volatili; d) ciascun ricovero non deve contenere pi di 2.500 oche. e) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per oche allevate per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1.600 mq.
L'oca deve poter accedere a parchetti allaperto ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano e, nei limiti del possibile, per almeno un terzo della sua vita. I parchetti devono essere in maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire agli animali un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie. Nellintervallo tra lallevamento di due gruppi di volatili si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dellallevamento di un gruppo di volatili, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Nell'allevamento delle oche tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo, il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo per un periodo non inferiore a 40 giorni a meno della messa in atto di tecniche che suggeriscono tempi diversi. Tale norma non si applica quando si tratta di pochi capi di bestiame con una superficie di pascolamento non definito. Nel caso in cui la conversione degli animali inizi dopo la completa conversione delle superfici vegetali, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo le norme del presente regolamento per un periodo di almeno 10 settimane. vietata la pratica sistematica di operazioni quali la spuntatura del becco e ogni altro intervento mutilante a fini non terapeutici. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'Organismo di Controllo per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali e se del caso effettuate sotto la responsabilità del veterinario aziendale, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. ammesso l'inanellamento (previa autorizzazione dell'Organismo di Controllo) a condizione di ridurre al minimo la sofferenza degli animali, anche attraverso l'impiego di anestetici, finalizzate alla sicurezza, al miglioramento della salute, del benessere o delligiene degli animali: E' vietato mettere gli occhiali alle oche. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici preferibilmente di provenienza aziendale o comprensoriale per almeno il 35% della sostanza secca della razione annua (espresso in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola). Qualora ci non sia possibile, previa autorizzazione dell'Organismo di Controllo, e per un periodo limitato di tempo, si pu fare ricorso ad alimenti provenienti da altre aziende conformi alle disposizioni del presente disciplinare con le quali stabilire una cooperazione. L'allevamento dell'oca deve comunque seguire le norme generali Ifoam e in particolare le indicazioni relative a: Legame degli allevamenti con l'azienda; Conversione; Allevamento paralleli e aree comuni di pascolo; Stabulazione, aree di pascolo e edifici zootecnici; Gestione delle deiezioni zootecniche; Razze e incroci.
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