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Le aziende agricole interessate alla produzione dell'Oca "estensiva al coperto" (in base al Regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991, recepito con Decreto 10 settembre 1999, n. 465) devono essere iscritte in un apposito elenco regionale. L'iscrizione all'elenco regionale avviene su esplicita domanda dell'azienda interessata.
Origine degli animali Non è prevista nessuna indicazione in merito.
Ricoveri zootecnici La densità per metro quadrato di ricovero non deve superare i 15 Kg di peso vivo.
Area pascolo Non è prevista alcuna forma di pascolo.
Alimentazione Non sono previste indicazioni in merito.
Tecnica d'allevamento Gli animali devono essere macellati ad almeno 112 giorni di vita. I produttori tengono aggiornato un registro da cui risulta il numero di capi allevati, il numero dei capi venduti e l'identificazione degli acquirenti. Questi registri devono essere precedentemente vidimati presso le strutture regionali competenti.
Macellazione Gli animali devono essere macellati in impianti autorizzati ed iscritti in un elenco regionale. Le strutture regionali competenti trasmettono al Ministero (Ufficio X carni) gli aggiornamenti da apportare all'elenco regionale. Le oche vengono consegnate alle imprese di macellazione in gabbie separate, identificate per tipo di dicitura e separati da altri lotti di animali. Le operazioni di macellazione vengono effettuate soltanto in determinati giorni e secondo modalità da concordare con gli organismi di controllo.
Certificazione I controlli sull'operato dei produttori e dei macelli è svolto da organismi privati autorizzati o da autorità regionali pubbliche designate ai controlli. Le ispezioni effettuate per verificare l'osservanza del disciplinare sono a carico dei soggetti controllati. Le frequenze minime dei controlli sono così distribuite: - almeno una volta per ciclo di produzione negli allevamenti; - almeno una volta per ogni formulazione utilizzata (o comunque almeno una volta all'anno) per i mangimifici; - almeno quattro volte all'anno per il macello; - almeno una volta all'anno per ciascuna forma d'allevamento nel caso di incubatoi.
Etichettatura Solo le oche fornito alle imprese di macellazione da produttori iscritti nell'elenco regionale possono beneficiare della dicitura "oca estensiva al coperto" in base in base al Regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991, recepito con Decreto 10 settembre 1999, n. 465.
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