Oca allevata all'aperto

 

 

Le aziende agricole interessate alla produzione dell'oca allaperto (in base al Regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991, recepito con Decreto 10 settembre 1999, n. 465) devono essere iscritte in un apposito elenco regionale. Liscrizione allelenco regionale avviene su esplicita domanda dellazienda interessata.

Origine degli animali
Non è prevista nessuna indicazione in merito

Ricoveri zootecnici
La densità per metro quadrato di ricovero non deve superare i 15 Kg di peso vivo equivalente a fine ciclo.
Il ricovero è provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva è di almeno 4 metri per 100 metro quadrati di superficie delledificio.

Area pascolo
Adiacente ai ricoveri per lallevamento deve essere presente un pascolo con una concentrazione di 4 m per metro quadrato di pascolo.

Alimentazione
Il mangime somministrato nella fase di ingrasso deve contenere almeno il 70% di cereali.

Tecnica dallevamento
Gli animali devono essere macellati ad almeno 112 giorni di vita.
Per almeno metà della durata del loro ciclo dallevamento gli animali hanno la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a parchetti allaperto con una superficie in gran parte rivestita di vegetazione.
I produttori tengono aggiornato un registro da cui risulta il numero di capi allevati, il numero dei capi venduti e lidentificazione degli acquirenti. Questi registri devono essere precedentemente vidimati presso le strutture regionali competenti.

Macellazione
Gli animali devono essere macellati in impianti autorizzati ed iscritti in un elenco regionale. Le strutture regionali competenti trasmettono al Ministero (Ufficio X carni) gli aggiornamenti allelenco regionale.
Le oche vengono consegnate alle imprese di macellazione in gabbie separate, identificate per tipo di dicitura e separate da altri lotti di animali.
Le operazioni di macellazione vengono effettuate soltanto in determinati giorni e secondo le modalità da concordare con gli organismi di controllo.

Certificazione
I controlli sulloperato dei produttori e dei macelli è svolto da organismi privati autorizzati o da autorità regionali pubbliche designate ai controlli.
Le ispezioni effettuate per verificare losservanza del disciplinare sono a carico dei soggetti controllati.
Le frequenze minime dei controlli sono cos distribuite:
- almeno una volta per ciclo di produzione negli allevamenti;
- almeno una volta per ogni formulazione utilizzata (o comunque almeno una volta allanno) per i mangimifici;
- almeno quattro volte allanno per il macello;
- almeno una volta allanno per ciascuna forma dallevamento nel caso di incubatoi.

Etichettatura
Solo le oche fornite alle imprese di macellazione da produttori iscritti nellelenco regionale possono beneficiare della dicitura Oca allaperto in base in base al Regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991, recepito con Decreto 10 settembre 1999, n. 465.

 

 
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